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Condizioni di vendita


  1. La merce si intende ricevuta e resa franco nostro stabilimento. Non derogano a queste clausole nemmeno le spedizioni effettuate  per conto del cliente con qualsiasi mezzo, a suo esclusivo rischio e pericolo.
  2. Le contestazioni per vizi e difetti o difformità della merce non saranno più valide trascorsi otto giorni dalla consegna. I resi di merce non preventivamente concordati ed autorizzati non sono accettati. Il cliente non può far valere in giudizio nessuna pretesa riguardante la qualità della merce o presunti vizi della medesima, se prima non ha provveduto all'integrale pagamento del relativo importo. Non sono ammessi a reclamo gli pneumatici utilizzati in modo improprio per quanto concerne indice di carico o altro. Il costruttore si riserva la facoltà di eseguire sulla merce presentata in reclamo tutti gli esperimenti tecnici del caso, per essere nella condizione di pronunciarsi con piena conoscenza di causa sulla natura delle avarie denunciate. I difetti riscontrati sugli pneumatici durante il loro utilizzo, purché attribuiti ad imperfetta lavorazione, dànno luogo a bonifici proporzionali alla residua profondità di scultura del battistrada rilevata al momento del reclamo. L'attribuzione alla lavorazione di difetti o avaria resta in ogni caso di esclusiva ed insindacabile pertinenza dei tecnici del costruttore. Gli pneumatici presentati a reclamo, se accettati o bonificati, non sono restituiti. Qualsiasi rapporto diretto o indiretto con il costruttore sottintende la piena conoscenza e l’integrale accettazione delle presenti "Condizioni generali di vendita".
  3. In caso di  inadempimento del cliente, la nostra società potrà ritenere come risolti di diritto gli altri contratti in corso.
  4. Il mancato pagamento delle fatture nel tempo pattuito, oltre alla decadenza di eventuali sconti, determinerà per il compratore l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura del 3% da aggiungere al prime rate ABI.  Gli  interessi di mora saranno applicati in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 - Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23/10/2002 e s.m..
  5. Gli impegni da parte della nostra società sono tassativamente subordinati ai casi di forza maggiore come scioperi, serrate, guasti di macchinario, deficienza dei trasporti, mancanza di energia, ecc. ed alle disposizioni legislative circa le materie prime, gli ingredienti e quanto altro relativo alla produzione.
  6. Eventuali aumenti dei costi derivanti da quanto sopra (manodopera, materie prima, ingredienti vari, ecc.) si intendono per patto esplicito a carico del committente.
  7. Resta inteso che la nostra responsabilità e garanzia per danni è strettamente limitata ai danni che può subire il nostro materiale escluso quindi da qualsiasi risarcimento di danni al cliente per cattiva lavorazione o ritardi nella medesima.